Art. 3.
(Unificazione e aumento della pena edittale per il reato di omicidio colposo).

      1. Il primo comma dell'articolo 589 del codice penale è sostituito dal seguente:

      «Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da due a cinque anni».

      2. Il secondo comma dell'articolo 589 del codice penale è abrogato.

 

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